Ecobonus 110%: si può richiedere per il fotovoltaico con accumulo?

Il Decreto Rilancio 2020, volto a sostenere famiglie e imprese, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contiene importanti agevolazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici con accumulo.

L’emergenza coronavirus ha segnato profondamente il nostro Paese, ma ora è giunto il momento di ripartire.

Il Governo ha elaborato una manovra, pubblicata in Gazzetta Ufficiale come Decreto Rilancio 2020 (D.L. 34/2020), per sostenere sia le famiglie che le imprese attraverso aiuti economici, incentivi e agevolazioni.

In particolare, è previsto un significativo potenziamento dell’Ecobonus, ovvero delle detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico delle abitazioni: per questo tipo di lavori, l’agevolazione precedentemente prevista viene ora innalzata al 110% se vengono soddisfatte determinate condizioni.

Innanzitutto, per l’accesso al superbonus è necessario che gli interventi siano effettuati su edifici adibiti a prima casa e che essi portino a un aumento dell’efficienza energetica di almeno due classi rispetto a quella iniziale o al raggiungimento della massima classe prevista: è quindi fondamentale richiedere l’attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo i lavori per dimostrare i progressi ottenuti.

Se tale condizione viene soddisfatta, il Decreto Rilancio prevede una detrazione fiscale del 110% fruibile in 5 anni sulle spese sostenute per:

  • l’installazione del cappotto termico (interventi di isolamento termico sull’involucro dell’edificio pari almeno al 25% della superficie disperdente) fino a 60mila euro per ogni unità abitativa;
  • la sostituzione, fino a 30mila euro per ogni unità abitativa, di impianti di climatizzazione invernale:
    • con impianti a pompa di calore, di microgenerazione o geotermici, anche in abbinamento con impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, negli edifici unifamiliari;
    • con impianti centralizzati a pompa di calore, di microgenerazione, geotermici, anche in abbinamento con impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, o a condensazione con classe minima A nelle parti comuni degli edifici;
  • gli interventi di efficientamento energetico, come l’installazione di caldaie a condensazione, schermature solari e infissi, secondo quanto previsto dall’articolo 14 DL 63/2013.

La detrazione fiscale del 110% può essere richiesta anche per altre spese, a patto che esse vengano sostenute congiuntamente agli interventi elencati qui sopra. Tra le spese ammesse rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e, contestualmente o successivamente, di sistemi di accumulo fotovoltaico, per una spesa non superiore ai 48mila euro e nel limite di 2400 euro per kW di potenza nominale dell’impianto e 1000 euro per kWh di capacità del sistema di accumulo.

Per gli impianti fotovoltaici e per i sistemi di accumulo l’agevolazione spetta a condizione che l’energia non autoconsumata venga ceduta al GSE senza alcuna remunerazione. Essa non è inoltre cumulabile con altri incentivi e agevolazioni.

La detrazione fiscale si applica a tutte le spese documentate, rientranti nei casi fin qui elencati e sostenute tra il 1° luglio 2020 il 31 dicembre 2021 con una loro suddivisione in cinque quote annuali di pari valore e può essere richiesta da persone fisiche al di fuori dell’esercizio della loro attività, condomini e Istituti Autonomi Case Popolari (IACP).

In alternativa alla detrazione fiscale, il contribuente potrà scegliere di accedere all’Ecobonus in forma di altre due modalità:

  • optare per lo sconto in fattura, la detrazione spettante viene scalata dal corrispettivo dovuto al fornitore della prestazione, il quale può recuperare il 110% dell’importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in cinque anni o cedere a sua volta il credito ad altri soggetti, come banche, intermediari finanziari o il suo stesso fornitore.
  • pagare interamente l’intervento, con la possibilità di rientrare subito dell’investimento cedendo contestualmente il credito di imposta a una banca o a un altro intermediario finanziario.

Nel caso di edifici adibiti a seconda casa o qualora l’intervento sia parziale e/o non garantisca l’aumento di due classi energetiche, il cliente potrà comunque ricorrere alla normale detrazione fiscale precedentemente prevista, con la possibilità di optare per lo sconto in fattura della detrazione prevista e la conseguente cessione del credito al proprio fornitore o a un istituto di credito.

Nelle prossime settimane il Decreto verrà convertito in legge e l’Agenzia delle Entrate comunicherà maggiori informazioni sulle modalità di attuazione.

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