Superbonus 110%: per quali edifici si può chiedere?

Il Superbonus 110% può essere richiesto solo se gli interventi sono effettuati su specifici tipologie di edificio: vediamo quali.

Il Superbonus 110% permette di effettuare interventi di efficientamento energetico di un edificio, compresa l’installazione di un impianto fotovoltaico con sistema d’accumulo, con la possibilità di recuperare le spese sostenute con detrazioni fiscali o cessione del credito oppure di ricevere uno sconto direttamente in fattura.

Il Superbonus 110%, tuttavia, stabilisce diverse condizioni per accedere a questa agevolazione, tra cui la tipologia di edificio su cui viene effettuato l’intervento: vediamo per quali è consentito l’accesso.

Edificio unifamiliare

Possono beneficiare del Superbonus 110% gli edifici unifamiliari funzionalmente indipendenti. Ciò significa che devono:

  • Essere un’unica unità immobiliare residenziale, di proprietà esclusiva o in comproprietà;
  • Disporre di uno o più accessi autonomi all’esterno;
  • Essere abitata da un singolo nucleo familiare;
  • Possedere almeno tre installazioni o manufatti che soddisfino bisogni quali acqua, gas, energia elettrica e climatizzazione invernale.

L’agevolazione può essere estesa anche alle pertinenze degli edifici che soddisfano queste caratteristiche.

Unità abitative funzionalmente indipendenti in edifici plurifamiliari

I singoli immobili di un edificio plurifamiliare possono godere del Superbonus 110% a condizione che:

  • Dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno anche di proprietà non esclusiva;
  • Possiedano almeno tre installazioni o manufatti che soddisfino bisogni quali acqua, gas, energia elettrica e climatizzazione invernale;
  • Siano abitati da un singolo nucleo familiare.

Similmente al caso dell’edificio unifamiliare, il Superbonus 110% comprende anche interventi effettuati sulle pertinenze.

In questo caso e in quello precedente, sonnen propone un sistema integrato con pompa di calore full electric o ibrida, impianto fotovoltaico, sistema di accumulo intelligente ed eventuale sistema di ricarica per veicoli elettrici. Tutto con sconto in fattura del 110%.

Edificio di un solo proprietario

Il Superbonus 110% può essere applicato a un edificio appartenente a un solo proprietario (o in comproprietà), ma dotato di più unità immobiliari, a condizione che siano:

  • Comprese tra due e quattro;
  • Accatastate distintamente.

Condominio

All’interno del condominio si possono incontrare diverse situazioni che permettono di effettuare un intervento di efficientamento agevolato con il Superbonus 110%:

  • Interventi trainanti su parti comuni di un condominio residenziale, previa decisione assembleare a quorum ridotto;
  • Singole unità residenziali nel condominio possono effettuare interventi trainati a seguito di lavori che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio e che permettono il salto di due classi energetiche;
  • Uffici e negozi siti in un condominio la cui destinazione è prevalentemente residenziale, limitatamente agli interventi effettuati sulle parti comuni.

Unità collabenti

Gli immobili accatastati come classe F/2, ovvero parzialmente o totalmente inagibili perché privi di copertura o una o più pareti e quindi senza certificazione energetica APE, possono accedere al Superbonus 110% a condizione che raggiungano una classe energetica A al termine dei lavori.

Per gli edifici di un solo proprietario, il condominio e le unità collabenti, sonnen propone una soluzione con impianto fotovoltaico, sistema di accumulo ed eventuale wallbox, con le spese sostenute recuperabili al 110% tramite detrazione fiscale o cessione del credito a soggetti terzi.

Tutti i casi riportati sono validi fintanto che il beneficiario del Superbonus è:

  • Persona fisica, al di fuori di attività di impresa o professione;
  • Istituto case popolari;
  • Onlus;
  • Associazione o società sportiva dilettantistica (solo per spogliatoi).

Sono invece esclusi a priori:

  • Condomini in cui prevale o è totale la destinazione non residenziale;
  • Edifici con più di quattro unità abitative possedute dalla stessa persona;
  • Immobili accatastati come A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (castelli) e non aperti al pubblico;
  • Immobili privi di impianto di riscaldamento.

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